Il Tesoro nascosto che può salvare l’azienda in crisi di liquidità: gli interessi di mora comunitari/commerciali ex DLGS 231/2002
Gli interessi moratori sono dovuti per il ritardato pagamento (la mora) di un’obbligazione pecuniaria e pertanto la loro funzione è assolutamente risarcitoria, giacché risarciscono il creditore per aver ricevuto il dovuto dopo la scadenza.
Il tasso degli interessi moratori può essere stabilito dalla legge (tasso legale) o dalle parti (tasso convenzionale): le Aziende che producono e forniscono beni ovvero servizi di cura alla persona al Servizio Sanitario Nazionale godono di un tasso particolarmente vantaggioso (8% + euribor annuo) riconosciuto dalla normativa Dlgs 231/2002 che ha introdotto, recependo la norma comunitaria, il tasso di interessi commerciali.
Dovrebbe essere noto ai più che gli interessi rappresentino un’obbligazione accessoria rispetto ad un’obbligazione principale, che ha ad oggetto una somma di denaro (obbligazione pecuniaria), che ha caratteristica di periodicità, in quanto maturano con il corso del tempo, e calcolato in chiave percentuale, giacché la loro misura è determinata da un tasso percentuale/saggio pari al 8% + Euribor annuo.
In particolare, gli interessi di mora, nella cui categoria rientrano gli interessi commerciali 231/2002, sono dovuti dal debitore ex Lege in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria, rappresentando una sorta di ristoro per il ritardo (la mora) con cui il creditore riceve il pagamento (funzione risarcitoria).: la dottrina, prima ancora che la norma introduttiva degli interessi commerciali Dlgs 231/2002 aveva chiarito che la mora è il ritardo imputabile al debitore, motivo per cui gli interessi oltre a rappresentare il risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nell’adempimento, sono dovuti per il solo fatto del ritardo, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno e vanno corrisposti anche se le parti non avevano precedentemente convenuto il pagamento di interessi. (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La responsabilità, 5, Milano, Giuffrè, 1994, 81).
Ne consegue che il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più elevato del tasso d’interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ex art. 1284 c.c. e la costituzione in mora non è necessaria, poiché gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4 c. 1 Dlgs 231/2002) ma avviene automaticamente (mora ex re).
Questa normativa di riferimento – Dlgs 231/2002 – si applica ai contratti (art. 2 c. 1 lett. a) tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, successivamente al sessantesimo giorno previsto per il pagamento della sorte capitale fatturata.
Qualsiasi termine di pagamento superiore a 60 giorni, è quindi inammissibile e illecito, perché viola la norma di riferimento (la pattuizione è nulla ex Lege): gli articoli 7 e 7 bis del Dlgs 231/2002 si occupano delle clausole e delle prassi considerate gravemente inique per il creditore, come le clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora, il risarcimento per i costi di recupero del credito, individuano un saggio di interesse moratorio differente, escludano il risarcimento per costi di recupero.
La conseguenze è che la clausola gravemente iniqua comporta la nullità e l’integrazione legale delle clausole ai sensi dell’art. 1339 c.c., fino addirittura a prevedere che la prassi gravemente iniqua determini il diritto a reclamare risarcimento del danno in sede di giudizio.
La legge prevede:
- la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 Dlgs 231/2002);
- l’obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 Dlgs 231/2002);
- l’obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, è fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 Dlgs 231/2002).
Quale la conseguenza?
Che nella contabilità di una azienda, si cela un vero tesoro, laddove si pensi che un fatturato di 100 pagato con un ritardo di un anno matura un credito pari a 8 (+ euribor semestrale).
Collextion srl propone uno screening volto a far emergere il credito per interessi di mora commerciali calcolato sugli ultimi 10 anni di ritardati pagamenti: ebbene, una fattura emessa per sorte capitale da fornitura 12 anni fa, pagata 10 anni fa, ha generato un credito moratorio ad oggi ancora reclamabile.
Attiviamoci insieme per portare liquidità alle Vs. casse, onde permettere alla Vs. Azienda di investire in logistica, personale, innovazione, ma soprattutto per far affluire liquidità inattesa nei conti aziendali, in alcuni casi salvando l’Impresa stessa.



